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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI
PACCHETTI TURISTICI
APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET
1.
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di
pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt.
82-100) e sue successive modificazioni.
2.
AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed
il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività
in base alla normativa amministrativa applicabile.
3.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art.
4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di
pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)
trasporto;
b)
alloggio;
c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico”
(art. 84 Cod.
Cons.).
Il consumatore ha
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche
documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha
l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi
dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell’organizzatore;
- estremi della
polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di
validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore
inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del
Reg. CE 2111/2005.
6.
PRENOTAZIONI
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7.
PAGAMENTI
La misura
dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di
diritto.
8.
PREZZO
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di
trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse
su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio
applicati al pacchetto in questione.
Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo
o programma fuori catalogo.
9.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della
partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 9.
Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 9, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del
prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo
significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire
di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o
con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati indipendentemente dal
pagamento dell'acconto di cui all'art. 6/1° comma il costo
individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi e la penale nella misura
indicata di seguito o nella scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
a) Pacchetti
turistici che includono voli aerei, trasporti in nave o traghetti:
-
10% della
quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della
partenza
-
20% della
quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della
partenza
-
50% della
quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della
partenza
-
80% della
quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della
partenza
-
100% della
quota di partecipazione a meno di 14 giorni di calendario prima
della partenza
b) Pacchetti
turistici con solo trasporti in pullman:
-
10% della
quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
-
50% della
quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della
partenza
-
80% della
quota di partecipazione da 14 a 5 giorni di calendario prima della
partenza
-
100% della
quota di partecipazione a meno di 4 giorni di calendario prima della
partenza
Saranno ritenute
valide solo le comunicazioni di rinuncia o cambiamento effettuate
per iscritto.
Per tutte le
partenze, nessun rimborso sarà accordato a chi decida di
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Cosi pure nessun
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per
l'espatrio.
11.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12.
SOSTITUZIONI
Il consumatore
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
del cessionario;
b il cessionario
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.
89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione;
d. il sostituto
rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed
il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del
presente articolo.
Le ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica.
13.
OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle
trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo -
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i
consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori
dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
Inoltre, al fine
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso
delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate
a formale sconsiglio.
I consumatori
dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale
prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è
sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza,
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.
In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
15.
REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme
vigenti in materia.
16.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento
dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati
dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è
tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto.
L’organizzatore ed
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
14 e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un
caso fortuito o di forza maggiore.
18.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore
dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
20.
FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale
di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore:
a) rimborso del
prezzo versato;
b) rimpatrio nel
caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi
ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B)
CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.
38/2006
La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Trattamento dati personali
Si informa che
tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni del Decreto Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati
personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati
personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni
momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
ORGANIZZAZIONE TECNICA

34122 Trieste -
via del Monte, 2 - tel. +39 040 367 130 - fax +39 040 628 728
Autorizzazione
Regione Friuli Venezia Giulia n. 463 TUR del 3.6.2003
Assicurazione Navale Assicurazioni - Polizza n. 4169816/T
Approvato dalla
Direz. Regionale del Turismo Reg. F.-V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd.
24.12.1982) in data: settembre 2007
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