|
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI
PACCHETTI TURISTICI
APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e
sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai
sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di
turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:
il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare
tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.
4 verso un corrispettivo forfetario;
c)
turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la
seguente:
“I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del “pacchetto turistico”
(art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce
titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.
21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel
programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa
o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di
responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del
programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del
viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del
prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda
tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità
del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del
Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd.
“black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La
proposta di prenotazione dovrà essere
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al turista
presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza
le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta,
come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur.,
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del
D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo
del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è
determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o
l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà
mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente
art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di
prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, o nel caso
previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma
1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di
gruppi precostituiti, se non diversamente indicato in caso di
recesso verranno applicate le seguenti penalità:
a) Pacchetti
turistici che includono voli aerei, trasporti in nave o traghetti:
- 10% della
quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della
partenza
- 20% della
quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della
partenza
- 50% della
quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 80% della
quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della
partenza
- 100% della
quota di partecipazione a meno di 14 giorni di calendario prima
della partenza
b) Pacchetti
turistici con solo trasporti in pullman:
- 10% della
quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 50% della
quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della
partenza
- 80% della
quota di partecipazione da 14 a 5 giorni di calendario prima della
partenza
- 100% della
quota di partecipazione a meno di 4 giorni di calendario prima della
partenza
Saranno
ritenute valide solo le comunicazioni di rinuncia o cambiamento
effettuate per iscritto.
Per tutte le
partenze, nessun rimborso sarà accordato a chi decida di
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Così pure nessun
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per
l’espatrio. In nessun caso è ammesso il diritto di ripensamento.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in
sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore
tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le
eventuali ulteriori modalità e condizioni
di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla
data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i
consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare
l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare,
il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori
dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le
spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare
l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati
al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia,
salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui
agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque
nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice
civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve
essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante
tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito
o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di
decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e
da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore.
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali
polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTESTAZIONI
Ai
sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni
insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
21. FONDO DI GARANZIA
(art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo
Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano
in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di
insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette
ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono
ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del
citato art. 51 Cod. Tur.
attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che
è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con
le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si
riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi
a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma
2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ORGANIZZAZIONE TECNICA

34122 Trieste -
via Trenta Ottobre, 7 - tel. +39 040 367 130 - fax +39 040 628 728
Autorizzazione
Regione Friuli Venezia Giulia n. 463 TUR del 3.6.2003
Assicurazione Navale Assicurazioni - Polizza n. 4169816/T
Approvato dalla
Direz. Regionale del Turismo Reg. F.-V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd.
24.12.1982) in data: settembre 2007
|